Art. 5.
(Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto).

      1. Quando il committente ricorre alla procedura di pubblico incanto, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
      2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'avviso indicativo di cui all'articolo 4, comma 6. Il termine ridotto deve essere comunque sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide. L'invio di tale avviso deve essere fatto non prima di un anno dalla data di spedizione del bando e non meno di cinquantadue giorni prima rispetto a tale data.
      3. Nel caso del termine ridotto, le offerte pervenute nei sette giorni successivi alla scadenza sono comunque ammesse qualora gli interessati che hanno presentato l'offerta tardiva siano stati nell'impossibilità oggettiva, per cause a loro non imputabili, di formulare l'offerta entro il termine stabilito, purché di tale impossibilità sia fornita prova, con qualsiasi mezzo, al committente, entro i sette giorni successivi alla presentazione dell'offerta tardiva.
      4. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
      5. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

 

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      6. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o delle informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai commi 4 e 5, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di un sopralluogo presso i luoghi dove i prodotti devono essere installati, ovvero previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati.
      7. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. I committenti possono consentire altre modalità di presentazione a condizione che le offerte:

          a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;

          b) restino riservate fino alla loro valutazione;

          c) se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;

          d) siano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.